giovedì 4 febbraio 2016

Separazione e mantenimento: come conoscere i redditi dell’ex coniuge

Fonte:  laleggepertutti.it


In caso di separazione, la guerra dei coniugi sul mantenimento si gioca soprattutto con le dichiarazioni dei redditi di entrambi e, in caso di sospetto di utili nascosti al fisco, con le indagini della polizia tributaria delegate dal giudice. Ma se il soggetto interessato a ottenere i dati reddituali dell’ex non dispone della documentazione necessaria per dimostrare il tenore di vita di quest’ultimo, la richiesta può essere rivolta all’Agenzia delle Entrate che deve garantire all’interessato all’accesso all’anagrafe tributaria, il maxi database del fisco che consente di sapere tutto di tutti. Il chiarimento proviene da una recente sentenza del Tar Sicilia, sez. Catania [1] che ha riconosciuto il diritto dell’uomo a conoscere le entrate della ex moglie onde verificare quale fosse la sua effettiva condizione di reddito e, quindi, ottenere uno sconto sull’assegno di mantenimento.


Massima trasparenza: la pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini la consultazione telematica delle proprie banche dati, in particolar modo quelle collegate a dichiarazioni dei redditi e conti correnti, in modo da consentire la tutela giudiziaria dei diritti. Anche nelle cause di separazione e divorzio. Il tutto entro trenta giorni, senza dunque aspettare che sia il giudice civile a disporre indagini della Finanza in corso di causa. E ciò perché il coniuge convenuto in giudizio ha un interesse diretto ad accedere ai documenti in possesso delle Entrate in base alla legge sulla trasparenza amministrativa [2].

In forza di tale principio, un marito ha ottenuto dall’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi della ex moglie degli ultimi tre anni e tutte le comunicazioni all’anagrafe tributaria che la riguardavano.

Il fisco – si legge in sentenza – non può limitarsi a mandare per posta elettronica certificata al difensore del coniuge il semplice riepilogo dei redditi complessivi dell’altro coniuge, contenuti nei quadri Rn dei modelli Unico. L’accesso parziale ai dati fiscali non basta perché la domanda di esibizione dei documenti corrisponde a una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti per i quali è richiesto l’accesso all’amministrazione finanziaria.

Così di fronte alla domanda di mantenimento per moglie e figlia, il marito ha diritto di conoscere punto per punto le entrate della donna. E viceversa: se l’uomo sostiene di non avere redditi per mantenere la moglie, quest’ultima può verificare le effettive consistenze patrimoniali del marito chiedendo un resoconto dettagliato all’Agenzia delle Entrate.

Ciascun coniuge, a difesa del proprio diritto a ottenere il mantenimento o a non versarne uno eccessivamente elevato, deve poter accedere alle comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’anagrafe tributaria, sezione archivio dei rapporti finanziari, relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili all’ex.

Lo stesso dicasi per la possibilità di accedere all’anagrafe dei conti correnti, contenente l’indicazione di tutti i depositi posseduti dal coniuge.


Come si presenta la domanda di accesso

Ciò che può fare l’interessato, senza dover necessariamente proporre richiesta al giudice nel corso del giudizio, è presentare una istanza di accesso agli atti amministrativi all’Agenzia delle Entrate, la quale ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni.
La domanda si presenta in carta esente da bolli e consegnata a mani, con raccomandata a.r. o con posta certificata.

In caso di mancato riscontro o di diniego è possibile proporre opposizione al Tar.

In alternativa si può fare richiesta di accesso all’Anagrafe tributaria, depositando istanza al Presidente del Tribunale con cui si chiede la possibilità di verifica telematica dei redditi dell’ex coniuge. In realtà tale ultima possibilità viene riservata nel caso successivo al giudizio, in cui si debba procedere ad esecuzione forzata.

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