martedì 23 febbraio 2016

Cartella Equitalia: tutti i termini di decadenza

Fonte: laleggepertutti.it



In base al tipo di credito da riscuotere, la legge prevede determinati termini di decadenza entro i quali Equitalia può notificare la cartella esattoriale e procedere così alla riscossione mediante ruolo.

Una volta decorsi tali termini senza che la notifica della cartella sia avvenuta, il credito, pur se ancora esistente, potrà essere recuperato dagli enti creditori solo ricorrendo alle normali procedure giudiziarie (per esempio ricorso o citazione in giudizio, decreto ingiuntivo, ordinanza ingiunzione ecc.).


La decadenza non va confusa con la prescrizione:

– la prescrizione è la sanzione per non aver esercitato un diritto nei termini. Un credito prescritto è un credito estinto.
Il diritto si prescrive dopo un certo periodo di tempo decorso senza che Equitalia abbia notificato alcun atto interruttivo; ne consegue l’impossibilità di pretendere il pagamento né con riscossione né tramite azione giudiziale.

– la decadenza è invece la sanzione per non aver esercitato una determinata azione necessaria ad acquisire un diritto. Equitalia decade dall’azione di riscossione se entro determinati termini non notifica alcun atto della riscossione (avvisi e cartelle).

In questo articolo ci occupiamo dei termini di decadenza imposti dalla legge ai fini della notifica della cartella esattoriale. Se al momento della notifica, il termine di decadenza previsto è già decorso, la cartella è nulla e il credito non può più essere riscosso da Equitalia.


Termini di decadenza IRPEF, IVA e altri tributi erariali

La legge [1] prevede che la cartella esattoriale avente ad oggetto imposte sul reddito, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

– del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

– del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

– del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

– del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Il legislatore ha previsto un regime transitorio per le dichiarazioni presentate fino all’anno 2003 [2]. Per queste ultime, le eventuali cartelle esattoriali devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

– del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 2004;
– del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
– del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.


Termini di decadenza ICI, IMU, TOSAP e altri tributi locali

La cartella esattoriale avente ad oggetto tributi locali deve essere obbligatoriamente preceduta da un avviso di accertamento motivato. Per il termine di decadenza occorre distinguere tra tributi anteriori e successivi al 2007 [3].

Tributi successivi al 2007:
A partire dal 1 gennaio 2007 gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tributi anteriori al 2007:
Per i tributi anteriori al 2007 valgono i seguenti termini di decadenza:

– in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia;
– in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l’avviso di accertamento d’ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.


Termine di decadenza multa per violazione del codice della strada

La cartella esattoriale relativa a contravvenzioni al codice della strada deve essere notificata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di consegna del ruolo dal Comune irrogatore ad Equitalia [4].


Termine di decadenza contributi INPS

In materia di contributi previdenziali, il termine di decadenza previsto dalla legge [5] riguarda l’esecuzione dei ruoli. Difatti l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro:

– il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente;

– il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici;

– il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.

Il ruolo (cioè l’elenco dei debitori formato dopo la scadenza dei termini di pagamento dei relativi debiti) è reso esecutivo mediante la sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato.

La data in cui il ruolo è reso esecutivo deve essere indicata nella cartella esattoriale in modo che il contribuente possa verificare il rispetto del termine di decadenza.


Termini di decadenza imposta di registro

Per l’imposta di registro la legge [6] prevede espressamente che:

– l’imposta di registro relativa agli atti non presentati per la registrazione obbligatoria, può essere richiesta, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio;

– l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta relativa al bene il cui valore è stato accertato come superiore rispetto a quello dichiarato;

– l’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

L’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati:

a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notifica della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto;

c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia, se si tratta di imposta suppletiva.

info

testo