lunedì 22 febbraio 2016

Case all’asta: dopo il pignoramento, la svendita a prezzi irrisori

Fonte: Laleggepertutti.it


Con la riforma che il Governo sta per approvare sui pignoramenti immobiliari, le case ipotecate, oggetto di esecuzione forzata da parte del creditore, saranno letteralmente svendute. Si potranno addirittura presentare situazioni in cui, a fronte di un valore di mercato di diverse centinaia di migliaia di euro, l’offerente si aggiudichi il bene sborsando solo poche decine di euro. La ragione di questa paradossale conseguenza è contenuta nel testo stesso della nuova norma: in essa si dispone che, se ai primi tre tentativi di asta non verranno presentate offerte di acquisto, il quarto sarà “a prezzo libero”.



 Se poi, neanche a quest’ultimo dovesse presentarsi qualcuno, il pignoramento dovrà essere chiuso (leggi “Aste: dopo 4 tentativi il pignoramento si chiude”).   Lo scopo dichiarato della riforma è agevolare la vendita degli immobili pignorati, spesso soggetti a lunghi e defatiganti iter processuali, all’esito dei quali tanto il debitore quando il creditore ne escono esausti. Ma la cura si mostra, già d’ora, di gran lunga peggiore della malattia. Innanzitutto perché non fissa un limite entro cui l’offerta libera debba contenersi. Il che, ragionando per estremi, potrebbe significare l’obbligo per il giudice, all’ultima asta cui abbia partecipato una sola persona, di assegnare l’immobile pignorato al prezzo deciso da quest’ultima, anche se irrisorio. Sembra assurdo, ma la legge non pone freni al ribasso: nel parlare di offerta “a prezzo libero”, infatti, non definisce alcun tetto minimo.   Non solo. La stessa disposizione sembra stabilire che il giudice sia costretto, pur in presenza di un’offerta insignificante, a disporre comunque l’aggiudicazione se questa è l’unica o comunque la più alta di quelle proposte. Si pensi al caso in cui venga disposta la vendita giudiziaria di un immobile del valore di 200mila euro cui partecipino due interessati: dopo i primi 3 ribassi effettuati secondo le regole del codice di procedura, al quarto uno dei due presenta un’offerta “a prezzo libero” di 50mila euro mentre l’alto offre 52mila euro. Stando al tenore letterale della legge, il tribunale dovrà aggiudicare l’immobile in favore di quest’ultimo. Con l’effetto di frustrare sia le ragioni del creditore (che, così, potrebbe non vedere soddisfatto il credito per il quale agisce), sia del debitore (costretto ad abbandonare il bene a lui più caro senza liberarsi completamente del debito, né vedendosi restituito l’eventuale surplus tra il prezzo pagato dall’aggiudicatario e l’importo restituito al creditore).   Non in ultimo, la riforma non fa alcun richiamo alla norma del codice di procedura che stabilisce la possibilità di sospendere la vendita qualora il giudice ritenga che le offerte siano eccessivamente basse e che sia più conveniente interrompere momentaneamente il procedimento, disponendo nel frattempo l’amministrazione giudiziaria dell’immobile. Insomma, il magistrato sembra essere con le mani legate, obbligato ad accogliere l’offerta libera più alta, anche se palesemente sproporzionata al valore dell’immobile.   In conclusione, la riforma sembra dettata da uno scopo diverso da quello (dichiarato) di risolvere il problema delle vendite: quello piuttosto di svuotare le aule giudiziarie delle esecuzioni forzate immobiliari e liberare di un po’ di carico di lavoro i giudici. Insomma, forse al Governo interessano più le statistiche che gli interessi del cittadino.   Nella speranza che, prima del voto finale, il legislatore modifichi il testo o stralci l’emendamento, nel frattempo non la si chiami, almeno questa volta, “riforma della giustizia”, perché con la giustizia tutto ciò non ha nulla a che spartire.

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