lunedì 29 febbraio 2016

Omesso versamento ritenute, condanna revocata con i nuovi limiti

Fonte: laleggepertutti.it



Va revocata la sentenza penale di condanna per il reato di omesso versamento di ritenute se la condotta rientra nei nuovi limiti di non punibilità stabiliti dalla riforma dei reati tributari [1]: l’assoluzione è completa poiché “il fatto non è previsto come reato”. È quanto chiarito dal Tribunale di Udine, con una recente sentenza [2].


La vicenda



La vicenda tra origine dalla citazione in giudizio con la quale l’imputato veniva chiamato a rispondere del reato di omesso versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Il Tribunale, verificati gli estremi penalmente rilevanti della condotta, dichiarava la responsabilità penale comminando la pena con il beneficio della sospensione condizionale.

Senonché l’imputato presentava istanza per la revoca della sentenza per via della modifica del sistema penale tributario, che ha innalzato la soglia di non punibilità per il reato di omesso versamento delle ritenute da 50 mila a 150 mila euro. In pratica la riforma ha comportato l’abolizione del reato per tutte le condotte – prima punite – in cui l’evasione si colloca tra 50mila e 150mila euro. Deve quindi cessare, di conseguenza, ogni effetto penale di precedenti condanne emesse quando ancora non era prevista il nuovo trattamento di favore.


La nuova soglia dell’omesso versamento delle ritenute

La nuova normativa innalza la soglia di punibilità del reato [3] ad euro 150mila; essa è applicabile ai procedimenti in corso. Infatti, l’innalzamento della soglia di punibilità elimina il comportamento penalmente rilevante di tutte le sottofattispecie rispetto alle quali la previgente normativa prevedeva la sanzionabilità. Infatti, non si può dire che la riforma abbia semplicemente modificato la norma: essa, piuttosto, ha apportato una vera e propria abrogazione della stessa. Da qui la revocazione della sentenza di condanna precedentemente emessa.


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