Fonte: laleggepertutti.it
Come abbiamo chiarito in un approfondimento apparso su questo giornale proprio ieri, il bollo auto si prescrive dopo tre anni che, tuttavia, decorrono a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Pertanto, nel caso di bollo dovuto per l’anno 2012, il termine di prescrizione inizia a decorrere a partire dal 1° gennaio 2013; e dunque i tre anni si compiono solo con il 31 dicembre 2015 (per maggiori dettagli leggi l’articolo “Bollo auto: quando scatta il blocco?”). In pratica non bisogna contare l’anno in cui è dovuto il versamento della tassa di circolazione, ma i successivi tre, fino al 31 dicembre dell’ultimo di questi. Solo allora si può dire compiuta la prescrizione del bollo auto.
Ovviamente, nell’arco di tale periodo di prescrizione (appunto, i tre anni conteggiati per come appena indicato) non devono essere intervenuti atti interruttivi della prescrizione. Sono atti interruttivi i solleciti di pagamento o la notifica della cartella di pagamento di Equitalia. A partire dal giorno successivo al ricevimento dell’atto interruttivo, il termine inizia a decorrere da capo. Per cui, nel momento in cui il contribuente riceve la cartella esattoriale di Equitalia, deve contare di nuovo altri tre anni affinché la cartella medesima si prescriva: tre anni durante i quali – anche in questo caso – non devono intervenire nuove richieste di pagamento (diversamente i tre anni vanno calcolati nuovamente da capo, e così via). Per esempio, una cartella per bollo auto notificata nel 2016, a cui non segua alcun atto, si prescriverà nel 2019.
Abbiamo schematizzato, qui sotto, i termini di prescrizione degli arretrati per bollo auto dovuti negli ultimi anni:
ANNO DI SCADENZA DEL BOLLO
SI PRESCRIVE IL:
2008 1° gennaio 2012
2009 1° gennaio 2013
2010 1° gennaio 2014
2011 1° gennaio 2015
2012 1° gennaio 2016
2013 1° gennaio 2017
Il preavviso di fermo auto si considera un atto interruttivo quanto contenga tutti gli elementi da cui si evince che si riferisce al debito relativo al bollo auto.
La richiesta di pagamento di arretrati inviata con posta semplice non produce effetti. Essa deve essere recapitata con raccomandata a.r. in quanto, diversamente, in caso di contestazione da parte del contribuente, il fisco non avrebbe possibilità di dimostrare l’avvenuto ricevimento.
Attenzione: se il contribuente impugna l’ingiunzione di pagamento o la cartella di Equitalia e perde il ricorso, la prescrizione passa da 3 a 10 anni, in quanto il titolo per esigere il pagamento diventa la sentenza e quest’ultima si prescrive, come tutti gli atti giudiziari, in un decennio.