lunedì 29 febbraio 2016

Stop all’ipoteca di Equitalia se non c’è l’avvertimento


Fonte:  laleggepertutti.it



È nulla l’ipoteca iscritta da Equitalia sulla casa del contribuente se questi non ha prima ricevuto un “preavviso di ipoteca” con cui gli si dà 30 giorni di tempo per pagare. Confermato, per la seconda volta nello stesso mese, il cambio di interpretazione da parte della Cassazione: i giudici hanno finalmente sposato – pur in assenza di norme che, espressamente, prevedano tale onere – una interpretazione più favorevole al contribuente. L’ordinanza, che segue di pochi giorni quella del 12 febbraio dello stesso segno, è stata pubblicata lo scorso venerdì [1].


Secondo il mutato orientamento della Corte, ogni contribuente ha diritto a partecipare al cosiddetto contraddittorio preventivo in via amministrativa: in pratica, anche quando la legge non lo dice in modo esplicito – l’amministrazione finanziaria, prima di intervenire con atti che possano sacrificare il diritto del cittadino (si pensi al pignoramento, all’ipoteca, al fermo dell’auto, ecc.) deve mettere quest’ultimo nella condizione di sapere ciò che gli sta per succedere. E ciò per consentirgli di difendersi preventivamente, presentando osservazioni (per esempio, segnalando all’amministrazione eventuali errori) oppure pagando il debito.

L’omessa notifica di tale avviso – che, pertanto, dovrà avvenire nelle stesse forme della cartella di pagamento, ossia con raccomandata a.r. o con consegna a mani diretta da parte dell’ufficiale giudiziario – comporta la nullità dell’ipoteca. Nullità che comporta l’obbligo, già per Equitalia, di procedere alla cancellazione della misura cautelare. Ma poiché, la pratica quotidiana insegna – purtroppo – che in via di autotutela l’Agente per la Riscossione di rado accolga le richieste del contribuente, pur in presenza di plateali ragioni, sarà necessario presentare ricorso al giudice.

Nella sentenza in commento si legge che l’ipoteca va cancellata quando Equitalia non comunica l’iscrizione concedendo al contribuente un termine di trenta giorni per pagare o difendersi in contraddittorio. Ma c’è di più: spetta al giudice verificare che siano state rispettate tutte le garanzie in favore del cittadino.
L’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione europea [2].

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