giovedì 4 febbraio 2016

Con l’appello si sospende l’efficacia della sentenza di primo grado?

Fonte:  laleggepertutti.it




Ho subito una sentenza di condanna in primo grado: se faccio appello posso evitare che la controparte proceda con il pignoramento?
 
La sentenza di primo grado è già titolo esecutivo e consente al creditore di procedere all’esecuzione forzata, anche se pendono i termini per proporre appello o, addirittura, se la citazione in appello è già stata notificata. Infatti, la semplice proposizione dell’appello non sospende l’efficacia della sentenza di primo grado che è provvisoriamente esecutiva, salvo che non venga sospesa dal giudice di secondo grado o, all’esito del giudizio, riformata completamente.

 

L’appellante ha la facoltà di chiedere, con l’atto di appello, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. A tal fine deve formulare una espressa richiesta nell’atto di citazione, a pena di decadenza. Ciò significa che detta richiesta non può essere presentata in un momento successivo (per es., alla prima udienza).


 
 

Il contenuto di tale richiesta varia a seconda che l’esecuzione sia iniziata o meno:

 

– se il creditore non ha ancora iniziato l’esecuzione forzata, è necessario richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, volta ad impedire che in forza di essa la parte vittoriosa inizi l’esecuzione forzata;

 

– se invece il creditore ha iniziato l’esecuzione forzata, è necessario richiedere la sospensione dell’esecuzione forzata che, in forza della sentenza impugnata, sia stata nel frattempo intrapresa.

 

Se il richiedente teme che l’esecuzione possa iniziare in pendenza del procedimento può proporre contemporaneamente le due richieste.

 

 

Le condizioni per la sospensiva
Perché l’istanza di sospensione (o comunemente detta “sospensiva”) possa essere accolta è necessario che l’appellante dia dimostrazione della sussistenza di gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

Ad esempio, per quanto riguarda i motivi della sospensione, la parte può addurre una presumibile fondatezza del gravame che renda probabile la riforma della sentenza. Può anche addurre che dall’esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio per l’appellante molto più grave di quello che la parte vittoriosa potrebbe risentire a causa del ritardo nell’esecuzione.

 

Attenzione però a non formulare richieste di sospensione senza che ve ne siano i presupposti: difatti, l’appellante che abbia presentato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ritenuta dal giudice d’appello inammissibile o manifestamente infondata può essere condannato con ordinanza al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di 250 euro ad un massimo di 10.000 euro.

 

 

Casi urgenti
Se vi sia particolare urgenza che richiede una pronta decisione sulla sospensione della sentenza di primo grado si può fare istanza affinché la pronuncia avvenga prima dell’udienza, presentando un apposito ricorso (distinto dall’atto di appello) al presidente della corte d’appello o al tribunale e motivando l’urgenza. In tal caso il giudice fissa l’udienza per la sospensione e un’ulteriore udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

 

Il giudice, se ritiene sussistere i giusti motivi di urgenza, ordina con decreto l’immediata sospensione provvisoria e dispone la comparizione delle parti in camera di consiglio.

 

Le ragioni di urgenza e i gravi motivi non possono consistere nel semplice timore che il creditore avvii l’esecuzione forzata o il pignoramento.

 

 

Eventuale cauzione
Il giudice può accogliere la richiesta di sospensione condizionandola al versamento di una cauzione. L’imposizione di una cauzione ha la funzione di garantire l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal creditore procedente a causa dell’arresto dell’esecuzione. Si pensi al caso del debitore che, ottenuta la sospensiva, venda tutti i suoi beni a terzi temendo una sentenza di secondo grado a lui sfavorevole.

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