mercoledì 3 febbraio 2016

Pagamento in ritardo della rateazione: che fare?

Fonte: laleggepertutti.it



La rateazione delle imposte, concessa dall’Agenzia delle Entrate, permette di disporre di maggior respiro per adempiere ai propri doveri, ma cosa si può fare in caso di dimenticanza o di versamento in ritardo della rata?  


 La comunicazione di irregolarità  è una certificazione che scaturisce dal risultato del controllo [1] automatico che l’Agenzia delle Entrate esegue su tutte le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. In tale comunicazione vengono specificate le motivazioni per le quali l’ufficio ha ritenuto opportuno rettificare le imposte a debito o a credito, vengono indicati le modalità e i contatti per fornire eventuali chiarimenti per dimostrare la correttezza dei dati dichiarati(e quindi l’infondatezza della comunicazione di irregolarità), e le istruzioni per il pagamento delle imposte, con l’aggiunta di sanzioni e di interessi al tasso legale, mediante il Modello F24, in allegato insieme alla comunicazione. In seguito al ricevimento della comunicazione di irregolarità, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento del dovuto, entro un determinato periodo di tempo. Nel caso in cui tale versamento venga effettuato entro trenta giorni (o 90 giorni se inviato all’intermediario) dal ricevimento dell’avviso, le sanzioni sono ridotte al 10% (1/3 di quella ordinaria del 30%) dell’imposta non versata e/o versata in ritardo, nel caso di controllo automatico.   Per il contribuente esistono delle agevolazioni che semplificano il pagamento, infatti, ad esempio, se l’importo da pagare risulta pari o inferiore ad euro 5.000, è possibile una rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate trimestrali, con il versamento della prima rata entro i 30 e/o 90 giorni (a seconda delle modalità di ricevimento dell’avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate). Al contrario, se l’importo è superiore ad euro 5.000, è possibile una rateizzazione fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. Sulle rate successive non sono dovute sanzioni ma i soli interessi legali.   È bene evidenziare che, qualora entro i 30 giorni (o 90) non vengano pagate le somme (in un’unica soluzione o, se rateizzate, la prima rata), o anche una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’Ufficio delle Entrate provvede a dare mandato all’esattoria (Equitalia) per la riscossione del debito, con l’applicazione di sanzioni pari al 30%, e nel caso della rateazione il contribuente decade tale beneficio, dunque l’importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto eventualmente già versato, viene iscritto a ruolo.   In altre parole, il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1 Gennaio 2014).   Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. A mezzo di questo strumento il contribuente versa le sanzioni e gli interessi legali per l’effettivo periodo di ritardo, calcolati dalla data di scadenza della rata alla data di effettiva regolarizzazione. In questo modo, anche in caso di ritardo o dimenticanza, il contribuente riesce a non perdere il beneficio ottenuto della rateazione dell’imposta. 

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