lunedì 22 febbraio 2016

Come non pagare IMU e TASi sulla casa data in comodato ai figli

Fonte: Laleggepertutti.it

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Riduzione del 50% di Imu e Tasi per chi concede l’immobile in comodato a parenti in linea retta, ossia ai figli o ai genitori: lo scorso 18 febbraio 2016 il Dipartimento delle Finanze ha diffuso una Risoluzione [1] che chiarisce la portata del bonus fiscale in commento, inserito con la legge di Stabilità per il 2016 [2]. Analizziamo tutte le condizioni per usufruire dell’agevolazione in commento.


Lo sconto su Imu e Tasi
La legge consente al proprietario di casa di ottenere uno sconto significativo: viene abbattuta del 50% la base imponibile di Imu e Tasi a condizione che l’immobile sia concesso in comodato gratuito a un figlio o ai genitori.




Il comodatario non dovrà versare la TASI sull’immobile oggetto del comodato, mentre il comodante, verserà la TASI – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal Comune in relazione al 2015 (in assenza, applicherà la TASI nella misura pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo).

 Il contratto di comodato
Il contratto di comodato va registrato, anche se stipulato verbalmente. Come noto, infatti, il comodato non deve essere necessariamente scritto, né tantomeno deve essere stipulato davanti a un notaio, ben potendo essere orale. In ogni caso, la scrittura privata è sempre preferibile, anche ai fini di indicare la durata massima del comodato. Per maggiori informazioni leggi la nostra scheda sul contratto di comodato.



La registrazione del contratto di comodato per il 2016 costerà al contribuente 216 euro (di cui 200 euro di imposta di registro e 16 euro di marca da bollo ogni quattro pagine di contratto).



La registra va richiesta entro 20 giorni dalla data del contratto.


Le condizioni per il comodante
Il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere titolare solo di un’altra abitazione, quella principale ove risiede. Il bonus quindi non opera se il comodante, oltre alla propria casa principale e a quella data in comodato, possiede una minima percentuale di un altro immobile (anche lo 0,1%).

Sul significato da attribuire al termine «immobile» il dipartimento delle Finanze ha chiarito, nel corso di Telefisco 2016, che occorre fare riferimento alle sole unità abitative. A nulla rileva, pertanto, il possesso di altri fabbricati non abitativi (un negozio, ad esempio), di terreni agricoli e di aree fabbricabili.

È però escluso dal calcolo il possesso di un immobile rurale ad uso strumentale, sebbene abitativo, come quelle destinate ad abitazione dei dipendenti agricoli assunti per più di 100 giornate all’anno: esso non confligge con il requisito del possesso di un solo immobile in Italia, dunque non è d’impedimento all’agevolazione.

Al comodatario, invece, non viene imposta tale condizione, per cui può essere titolare anche di più di un immobile.





Le condizioni del comodatario
Il comodatario deve essere parente in linea retta di primo grado: quindi deve trattarsi di uno o più figli o di uno o entrambi i genitori.


Le condizioni dell’immobile
Il comodato si deve riferire a un immobile situato nello stesso Comune ove si trova l’abitazione principale del comodante. Per cui, se il comodante ha l’immobile principale in un Comune e quello che intende dare in comodato in un secondo Comune, sebbene situato a pochissimi chilometri dal primo, il bonus non può essere richiesto.

In questo modo però vengono tagliati fuori dall’agevolazione tutti gli immobili comprati in un’altra città come, ad esempio, dove studia il figlio. I problemi si pongono poi in tutti quei piccoli comuni italiani tra loro limitrofi, dove è facile che il figlio abiti in un centro diverso da quello dei genitori anche se le due case sono a pochissimi chilometri l’una dall’altra.

 In secondo luogo, l’immobile concesso in comodato non deve essere di lusso, ossia accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

 L’agevolazione spetterà anche alle pertinenze. In particolare, per le pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione, si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione: una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.


L’affitto
Un secondo modo per ottenere uno sconto su Imu e Tasi (in questo caso, a differenza del precedente, non del 50%, ma del 25%) riguarda gli immobili locati a canone concordato, previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Sono agevolabili tutti gli immobili locati a canone concordato, e non solo quelli dei Comuni ad alta tensione abitativa. Inoltre non è necessario che siano stati siglati appositi accordi territoriali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Quindi potenzialmente i canoni concordati ci possono essere in ogni Comune ed è ipotizzabile un loro incremento nei prossimi anni, con ricadute positive sul mercato degli affitti a prezzi sostenibili.

Per quantificare l’imposta dovuta, l’abbattimento del 25% va effettuato considerando la specifica aliquota adottata dal Comune per i canoni concordati. Negli enti dove manca l’aliquota agevolata va invece presa quella ordinaria prevista dal Comune per i casi residuali, a meno che non ci sia un’apposita aliquota per gli immobili locati, che prevale su quella residuale.

Si esclude la possibilità che lo sconto sui contratti di affitto concordato si possa cumulare con altre agevolazioni. Eventualità che va innanzitutto esclusa per il comodato, trattandosi di istituto incompatibile con l’affitto concordato, quindi delle due l’una

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