giovedì 18 febbraio 2016

Cartella Equitalia: la notifica può essere provata tramite fotocopie?

Fonte la leggepertutti.it





Spesso nei giudizi in cui il contribuente contesta la regolarità o esistenza della notifica delle cartelle esattoriali o altri atti della riscossione, Equitalia si limita a produrre in giudizio le copie delle relate e degli avvisi di ricevimento o, addirittura, copia del solo estratto di ruolo.

Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, qualora contestata dal contribuente, la documentazione in fotocopia non sia sufficiente a soddisfare l’onere probatorio e che siano piuttosto necessari le relate e gli avvisi di ricevimento in originale.


Non solo. Tali documenti attestanti la notifica devono essere strettamente correlati agli atti ai quali si riferiscono.

A tal proposito tanto la Cassazione quanto la giurisprudenza di merito [1] affermano l’inidoneità dell’estratto di ruolo a provare il contenuto della cartella di pagamento e della notifica in quanto:

a) l’estratto, in quanto tale, è meramente riproduttivo di una o più parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice, che però se ne vuole avvalere in giudizio.

b) l’estratto è dichiarato conforme dallo stesso concessionario il quale non ha potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati. In altri termini Equitalia non ha il potere di dichiarare la copia conforme all’originale sia perché non ha i poteri propri del pubblico ufficiale sia perché in ogni caso è parte della causa e quindi comunque non imparziale.

Il principio dell’onere della prova impone ad Equitalia di esibire il titolo su cui si basa il proprio credito e cioè la cartella esattoriale con tutte le attestazioni dell’avvenuta notifica. Non è sufficiente, dunque, il semplice estratto di ruolo in quanto “esso è un semplice atto interno di parte a cui la legge non conferisce alcuna valenza di veridicità” [2].

Dunque, Equitalia è tenuta ad esibire, a riprova del rispetto della sequenza procedimentale prodromica all’esecuzione forzata:

a) la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è stata notificata la cartella di pagamento o la relata di notifica;
b) la copia della cartella di pagamento.

Solo in tal modo, il Concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica della cartella [3].

Quanto detto trova riscontro anche in un importante pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione [4] secondo cui l’estratto di ruolo è inidoneo ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca per la seguente motivazione: l’estratto di ruolo è un semplice atto amministrativo interno generalmente consistente nell’elencazione di una pluralità di cartelle e di importi da pagare.

Tale elencazione non consente al contribuente di risalire a quale – tra i vari importi ivi indicati – si riferisce il credito per il quale è stata iscritta l’ipoteca. Tale interpretazione si estende per analogia dall’ipoteca a qualsiasi altro atto dell’esecuzione (per esempio pignoramento).

Per completezza, si segnala anche l’orientamento opposto, tuttavia minoritario, secondo cui, ai fini della prova della validità della notifica della cartella, può ritenersi sufficiente già la semplice copia della ricevuta di ritorno della raccomandata a/r [5].

Ciò in quanto Equitalia, in qualità di organo indiretto della pubblica amministrazione, avrebbe i poteri di autenticazione delle copie al pari di un pubblico ufficiale.

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