mercoledì 20 aprile 2016

Nullità di un contratto di mutuo privo dell'I.S.C.




Con sentenza n.7779 del 25 maggio 2015, la sezione seconda del Tribunale di Napoli, specializzata in contratti bancari, ha statuito la nullità di un contratto di mutuo (chirografario) privo dell’indicatore sintetico di costo (I.S.C.), parametro mediante il quale la banca – a decorrere dall’ottobre 2003 – è obbligata a rendere nota al mutuatario la reale onerosità del finanziamento ricevuto.


Il provvedimento merita attenzione per molteplici ragioni. Anzitutto, è la prima sentenza – emessa da un magistrato certamente esperto in diritto bancario – che sanziona in modo deciso (statuendo la nullità dell’atto negoziale) la mancata annotazione, nel contratto di mutuo, dell’indicatore sintetico di costo dell’operazione e, quindi, il mancato adempimento degli obblighi informativi posti normativamente a carico della banca.
Peraltro, interessante appare il percorso logico seguito dal magistrato che, alla luce del comma 8 dell’art.117 TUB (“La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”) ha decretato la nullità dell’intero contratto di mutuo e non unicamente della clausola disciplinante gli interessi dovuti dal mutuatario.
La differenza che sussiste tra l’accertamento della nullità dell’intero contratto di mutuo ovvero della sola clausola interessi è, come ovvio, di grande rilievo.
La declaratoria di nullità del contratto di mutuo determina, inevitabilmente, il venir meno dell’eventuale garanzia ipotecaria (o di altra natura) concessa dal mutuatario ed espressamente disciplinata nel contratto di mutuo e, presumibilmente, di eventuali ulteriori garanzie (fideiussioni, pegno su titoli, etc.) che – benché non disciplinate direttamente nell’atto dichiarato nullo – siano funzionalmente allo stesso collegate. Di contro, l’accertamento della nullità della sola clausola interessi non determinerebbe il venir meno delle garanzie acquisite dalla banca ma, semplicemente, il venir meno del diritto dell’istituto di credito di vedersi riconoscere gli interessi in misura ultralegale ex art.1284 c.c. (diritto che, ovviamente, verrebbe meno anche in ipotesi di nullità dell’intero contratto di mutuo).
Sebbene la pronuncia del giudice partenopeo rappresenterà, dunque, un importante precedente giurisprudenziale per quei contenziosi aventi ad oggetto contratti di finanziamento sprovvisti dell’indicatore sintetico di costo, ancora irrisolta resta la questione degli effetti giuridici dell’annotazione, in contratto, di un ISC sottostimato rispetto al reale costo complessivo del finanziamento, circostanza certamente ricorrente con maggiore frequenza rispetto a quella della integrale omessa indicazione di detto parametro. Non di rado, difatti, l’ISC comunicato al mutuatario non tiene conto di alcuni oneri (soprattutto assicurativi), certamente collegati all’operazione di credito, che determinano un costo complessivo del finanziamento decisamente superiore a quello rappresentato al cliente. A prescindere dalle argomentazioni in punto di diritto, il buon senso induce a ritenere connotati da una differente gravità la totale omissione dell’ISC e la sua errata indicazione: se l’omissione  del prefato parametro è certamente segno di una negligenza inescusabile dell’istituto finanziario, l’errato computo potrebbe anche discendere, più semplicemente, dalla volontaria (ma in buona fede) esclusione di alcuni oneri la cui ricomprensione nel calcolo dell’ISC possa risultare dubbia o, addirittura, dal mancato adeguamento del software dell’istituto di credito ad una normativa in costante mutamento.
Deve in ogni caso ritenersi che l’errata indicazione dell’ISC trovi unica spiegazione in un comportamento gravemente negligente dell’istituto finanziario in tutti quei casi – infrequenti ma non del tutto rari – in cui l’ISC contrattualizzato risulti addirittura inferiore al tasso di interesse nominale convenuto tra le parti.

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