mercoledì 13 aprile 2016

I diritti del debitore

Fonte:   laleggepertutti.it




Non esiste, nel nostro Paese, una carta o un codice con i diritti del debitore ma numerose sono le norme che stabiliscono alcune garanzie inderogabili in favore di chi è moroso e non ha adempiuto alle proprie obbligazioni.

Si sente spesso dire che l’Italia tutela più i debitori che i creditori, così come, dall’altra campana, spesso ci si lamenta che il popolo dei contribuenti e dei consumatori è vessato da fisco, lobby e amministrazioni. «E io pago…» diceva un noto comico, ma se non paghi che succede? Quali sono i tuoi diritti e su quali norme puoi fare leva per ottenere il rispetto della tua persona anche nell’ambito di un pignoramento? Cerchiamo di stabilirlo in questa breve scheda. Per tutto ciò che non troverete in questo articolo rinviamo alla nostra guida sul “Recupero crediti” e su “Società di recupero crediti: come difendersi”.



Segnalazione in centrale rischi

La segnalazione alla Centrale Rischi – il database dei cattivi pagatori gestito dalla Banca d’Italia – può avvenire non per un semplice ritardo nel pagamento, né per una semplice morosità. Si deve trattare di un rischio di insolvenza che metta a serio repentaglio, per la banca, la possibilità di recuperare il proprio credito. Quindi il mero inadempimento non può far scattare la segnalazione e, in caso contrario, il consumatore ha diritto, oltre alla cancellazione, anche al risarcimento del danno.


Crif

Il debitore ha diritto a non essere iscritto alla Crif se il ritardo o il mancato pagamento riguarda solo una rata o solo un mese. Per maggiori approfondimenti sui diritti in Crif e sulle cancellazioni dalla banca dati leggi “Crif: come cancellarsi”.


Notifica degli atti

Il debitore ha diritto a ricevere la notifica di tutti gli atti del procedimento di esecuzione forzata che si svolge in suo danno, a partire dall’atto di precetto, fino al pignoramento del conto corrente, dello stipendio, della pensione, della casa. In caso contrario la procedura è nulla.


L’ufficiale giudiziario e il pignoramento dei mobili

Luogo: l’ufficiale giudiziario può effettuare il pignoramento solo presso il domicilio, la residenza o la dimora del debitore. Può recarsi anche in altri luoghi appartenenti al debitore (quali ad esempio il negozio, l’ufficio o l’officina) indicati dal creditore, purché il debitore in essi eserciti comunque la propria attività. Può cercare beni anche sulla persona del debitore, con perquisizione, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Solo se c’è un’apposita autorizzazione del tribunale, l’ufficiale giudiziario può pignorare cose che si trovano in luoghi non appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre e di cui si presume la proprietà in capo al debitore stesso.

Giorni: l’ufficiale giudiziario può effettuare il pignoramento solo nei giorni feriali tra le ore 7 e le 21. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento. Il creditore pignorante può tuttavia chiedere l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato a fare eseguire il pignoramento fuori dagli orari previsti.

Beni: l’ufficiale giudiziario non può pignorare i seguenti beni: anello nuziale; vestiti, biancheria; letti, tavoli per i pasti con le relative sedie; armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina; lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui, a eccezione dei mobili (ma non i letti) di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi; cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia, e i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio.
Non sono pignorabili neanche i beni in usufrutto legale.

Se il debitore ha un solo immobile di proprietà e vi risiede, ed esso è destinato a civile abitazione, esso non può essere pignorato solo se il creditore è Equitalia (cosiddetta impignorabilità della prima casa). Su di essa, però, si può iscrivere ipoteca se il debito (con Equitalia) è superiore a 20.000 euro. Gli altri creditori possono pignorare la prima casa.


Il pignoramento dello stipendio e della pensione

Per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, esso può essere di massimo 1/5 del netto della busta paga.

Anche per il pignoramento della pensione vale il limite massimo di 1/5 per volta, ma esso non si applica sulla pensione intera ma sulla somma che residua una volta detratto il minimo vitale. Il minimo vitale, dal 2016, è pari a 672,76 euro, ossia l’importo dell’assegno sociale – pari a 448,51 euro – aumentato della metà. Per cui, su una pensione di 1000 euro netti, il quinto pignorabile si applica su 327,24 (1.000 – 672,76) e corrisponde a 16,36 euro.

In entrambi i casi, se il creditore è Equitalia, il pignoramento può avvenire per massimo 1/10 se la mensilità di stipendio o pensione non supera 2.500 euro. Il pignoramento sale a 1/7 per stipendi o pensioni fino 5.000 euro e arriva a massimo1/5 per stipendi o pensioni superiori a 5.000 euro.


Se il debitore non ha i soldi per difendersi

Se il debitore ha un reddito inferiore a 11.528,41 euro annui, ha diritto a un avvocato pagato dallo Stato. L’avvocato non gli viene assegnato dal tribunale, ma lo sceglie lo stesso soggetto interessato, tra quelli iscritti negli elenchi presso il locale consiglio dell’ordine. È quello che viene chiamato gratuito patrocinio.


I beni dei familiari

Il creditore non può pignorare i beni dei familiari del debitore, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare. Così, per esempio, non può pignorare i beni dei genitori o dei figli. L’unica eccezione è per il coniuge, ma solo se in regime di comunione legale e, comunque, nei limiti del 50% sui beni rientranti nella comunione stessa.

Anche gli eredi devono pagare i debiti del defunto, sempre che abbiano accettato l’eredità. Essi però non devono pagare le sanzioni amministrative.
Esistono delle norme molto precise in merito alla notifica agli eredi dei debiti del defunto per le quali rinviamo alla guida “A chi va inviata la richiesta di pagamento dopo la morte di un soggetto?”.


Un debito non è a vita

Il debito non rimane, di regola, per tutta la vita del debitore, ma dopo un certo periodo si prescrive. Tale periodo varia a seconda del debito. La regola generale è che la prescrizione si compie dopo:

10 anni per tutte le obbligazioni (per esempio un contratto);
5 anni per quelle che derivano da fatti illeciti (ad esempio, il danneggiamento di un condomino per infiltrazioni d’acqua), da rapporto di lavoro subordinato, da multe stradali, da bollette;
3 anni per la parcella dei professionisti;
2 anni per i danni derivanti da incidenti stradali.


Call center e società di recupero crediti

Esistono regole ferree per le società di recupero crediti che operano con i call center. Questi possono chiamare solo dal lunedì al venerdì prima delle ore 9 del mattino e dopo le 21; il sabato non prima delle 10 del mattino e non dopo le 19.
Le telefonate non possono essere insistenti, né minacciose, né possono prospettare conseguenze che, invece, non sono previste dalla legge (v. pignoramenti della casa, arrivo dell’ufficiale giudiziario).

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