venerdì 8 aprile 2016

Donare o vendere un bene al coniuge fa sospettare una simulazione

fonte:  laleggepertutti.it


È più facile smontare la donazione o la vendita di un immobile fatta al proprio coniuge o a un altro parente molto stretto: tutti i rapporti tra marito e moglie, specie se a titolo gratuito (come appunto la donazione) generano più sospetto di un atto nei confronti di un qualsiasi altro estraneo. Essi sono quindi più facilmente revocabili. E questo perché dietro il passaggio di proprietà del bene si potrebbe nascondere solo l’intento di una intestazione fittizia per evitare i creditori o un sequestro penale. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1].


Secondo la giurisprudenza, diversi sono gli elementi che inducono a sospettare che il trasferimento sia finalizzato esclusivamente a sottrarre il bene alla giustizia o ai creditori: innanzitutto c’è il rapporto di parentela. I coniugi, in prima linea, sono spesso al corrente delle vicissitudini del consorte, sia che si tratti di debiti che di problemi con la giustizia, come ad esempio un’indagine penale, un’evasione fiscale, ecc. Sicché facile è dimostrare che il beneficiario della donazione sia consapevole dello scopo di sottrarre il bene alle aggressioni di terzi.
Non aiuta ad avvalorare la sincerità della donazione neanche l’eventuale separazione consensuale tra marito e moglie: essa può risultare più che sospetta se i due continuano a convivere anche dopo l’addio in tribunale.

C’è poi la natura del trasferimento: il fatto che la donazione sia un atto a titolo gratuito genera maggiore diffidenza rispetto a una normale vendita, specie se la coppia è già in odore di (falsa) separazione.

La legge ha stabilito che la prova della simulazione, che spetta sempre a chi agisce (il creditore, il pubblico ministero, ecc.) può essere fornita anche mediante delle semplici presunzioni le quali possono essere le più svariate: a titolo di esempio si possono ricordare le seguenti presunzioni:

la parentela e la convivenza fra chi cede e chi acquista la proprietà del bene, nonché rapporti di amicizia o di lavoro;

la vicinanza temporale fra l’atto di cessione dell’immobile e il momento in cui il precedente proprietario ha avuto la consapevolezza che, presto, i suoi beni sarebbero stati aggrediti dal creditore o dal Pubblico Ministero;

la mancanza di disponibilità economica da parte dell’avente causa che giustifichi l’acquisto a titolo di compravendita;

la circostanza che il precedente proprietario ha continuato ad avere la disponibilità di fatto del bene trasferito a terzi;

la gratuità dell’atto come nel caso della donazione ecc..

Tutti questi elementi possono essere considerate prove dell’intento fraudolento della vendita o della donazione. E quindi, in presenza di tali dimostrazioni, la vendita o la donazione possono essere facilmente revocate.

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