giovedì 7 aprile 2016

Ipoteca illegittima se superiore a un terzo del valore dell’immobile

Fonte:  laleggepertutti.it


È abuso del diritto iscrivere l’ipoteca sui beni del debitore per un valore che supera di un terzo il credito. Lo ha detto ieri la Cassazione [1], cambiando così parere rispetto al passato.

In particolare, la sentenza stabilisce un principio del tutto nuovo per il nostro processo esecutivo: nel caso in cui il creditore iscriva un’ipoteca su un immobile del debitore e, successivamente, il credito alla base di tale iscrizione venga annullato dal giudice (perché illegittimo), il proprietario del bene ha diritto a un risarcimento del danno tutte le volte in cui l’ipoteca supera di un terzo il valore dell’immobile stesso. In tal caso, infatti, il comportamento del creditore è sanzionabile per “abuso del diritto” [1] non avendo questi utilizzato la normale prudenza nell’aggressione del bene del debitore.


La sentenza di ieri dalla Cassazione [2] costituisce un vero e proprio cambiamento di rotta rispetto all’orientamento degli ultimi 20 anni, da cui la stessa Corte dichiara ora di prendere le distanze. I giudici supremi ritengono maturi i tempi per reinterpretare il concetto di “illecito processuale”: esso si sostanzia tutte le volte in cui un soggetto abusi del proprio diritto di agire o resistere in giudizio. È quello che le ultime riforme hanno battezzato con il termine “lite temeraria” e che ora è sonoramente sanzionato con una condanna ulteriore rispetto a quella “di base” delle spese processuali.
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Ora, il concetto di lite temeraria viene spostato anche nell’ambito del processo esecutivo e, quindi, alle ipotesi in cui il creditore iscriva un’ipoteca nei confronti dei beni del debitore senza la dovuta prudenza che consiglierebbe di non eccedere il valore del bene medesimo. Specie se il “titolo” alla base dell’iscrizione è traballante, come potrebbe ad esempio essere il decreto ingiuntivo della banca azionato in forza di un rapporto che ha visto l’applicazione di interessi usurari, anatocistici o comunque non dovuti.

Insomma, è arrivato il momento che il creditore si faccia giudice di sé stesso, una sorta di esame di coscienza affinché, prima ancora dell’intervento del tribunale, valuti se il proprio credito possa essere contestabile o meno. E, nella prima ipotesi, prudenza vuole di non eccedere nel valore dell’ipoteca. Se, invece, tale cautela non dovesse essere attivata e venga accertato che il creditore non aveva diritto a procedere, allora il magistrato dovrà condannarlo a un risarcimento per lite temeraria.
In particolare deve ritenersi che chi iscrive un’ipoteca per un valore sproporzionato rispetto al credito che vanta si assicura sì la maggiore garanzia possibile ma determina anche un effetto deviato in danno del debitore. Non conta che il debitore possa ottenere la riduzione dell’ipoteca rivolgendosi al giudice: ciò che rileva, infatti, non sono gli interessi contrapposti in un’ottica soggettivistica ma soltanto l’utilizzo dello strumento processuale oltre i limiti, vale a dire in un modo non funzionale al perseguimento del diritto per cui è stato conferito.

Il cosiddetto “giusto processo” – chiarisce la Cassazione – non può essere un processo frutto di abuso per l’esercizio in forme eccedenti, o devianti, dalla normale tutela predisposta dall’ordinamento e dai poteri processuali garantiti ai cittadini. E, di certo, iscrivere un’ipoteca eccedente determina un effetto deviato del processo in danno del debitore e un “abuso dello strumento fornito per la tutela”.

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