venerdì 22 aprile 2016

Usucapione impossibile tra figli e genitori

Fonte:   laleggepertutti.it


Niente usucapione tra familiari e parenti stretti: secondo una recente sentenza del Tribunale di Aosta [1], il figlio non può usucapire l’immobile di proprietà del genitore, anche se quest’ultimo gli ha concesso l’utilizzo del bene (nel caso di specie, si trattava di un garage dato in comodato, ma il ragionamento può essere esteso a qualsiasi altro bene come la casa per le vacanza o quella per la residenza, un terreno, ecc.). Perché possa scattare l’usucapione, infatti, non è sufficiente aver utilizzato l’immobile per 20 anni, ma è anche necessario il requisito del possesso, ossia uno o più comportamenti tali da corrispondere a quelli che tipicamente effettua il proprietario. Il che, secondo il giudice, non è possibile nei rapporti di stretta parentela. Cerchiamo di comprendere le ragioni di tale principio.


Il comodato tra familiari



Tra parenti è consuetudine concedere in prestito un immobile: capita spesso quando i genitori vogliono consentire al figlio di utilizzare una casa di loro proprietà finché questi non sia in grado di acquistarne una con i propri soldi. Ma che succede se, dopo molto tempo, padre e madre non rivendicano l’immobile e non ne chiedono la restituzione? Può il figlio, dopo 20 anni di utilizzo del bene, sostenere che si sia formato l’usucapione e, quindi, ritenersi ormai proprietario? Secondo la giurisprudenza no. Ecco perché.


Niente usucapione se c’è tolleranza

L’usucapione è escluso tutte le volte in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto stia utilizzando il proprio immobile per i propri bisogni e, ciò nonostante, tolleri tale situazione, consentendoglielo espressamente. Se non fosse così, l’inquilino che sta per 20 anni in affitto, diverrebbe proprietario della casa locata (leggi “Usucapione: possibile nella locazione?”).
Dunque, la tolleranza del proprietario esclude qualsiasi futura rivendicazione del terzo detentore del bene. È da questa indiscutibile considerazione che parte il ragionamento del tribunale di Aosta.

Per stabilire se sia possibile il verificarsi o meno dell’usucapione, bisogna investigare su quali sono i rapporti tra le parti. Nel caso in cui l’immobile venga concesso ad un soggetto in ragione di rapporti di semplice amicizia o di buon vicinato è più che probabile che il lungo decorso del tempo sia riconducibile non tanto a una tolleranza da parte del proprietario del bene, ma a sua semplice indifferenza; sicché, in tal caso, può scattare l’usucapione.
Diverso, invece, è il discorso se il rapporto è di parentela stretta, dove è normale che un familiare consenta, anche per molti anni, ad un proprio parente, di utilizzare un immobile, senza perciò disinteressarsene. Insomma, se tra amici o vicini è meno probabile che, al decorso del tempo, corrisponda una situazione di tolleranza, ciò non vale tra parenti [2].

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