martedì 19 aprile 2016

Precetto valido senza l’avviso sul sovraindebitamento



Il precetto è valido anche se non ricorda, al debitore, che può ricorrere alla procedura di sovraindebitamento per ottenere un “saldo e stralcio” sull’importo dovuto. È quanto chiarito dal tribunale di Milano con due diversi provvedimenti [1] che, in tal modo, segnano l’abbandono di una tesi di segno opposto precedentemente assunta in merito.


La composizione della crisi



Come noto, con la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (più nota come legge “salvasuicidi” [2]) chiunque può liberarsi del proprio debito optando tra una delle seguenti tre vie:

o proponendo un accordo con i creditori di decurtazione proporzionale del proprio credito (una sorta di concordato preventivo) cui deve aderire almeno il 60% dei creditori;
o ricorrendo al giudice e chiedendo l’omologazione di una proposta di “saldo e stralcio” (cosiddetto piano del consumatore);
oppure proponendo la vendita dei propri beni e il pagamento dei creditori con i relativi proventi.


Il precetto

Una riforma dell’anno scorso [3] ha stabilito che, tra gli elementi che l’atto di precetto notificato al debitore deve sempre contenere, vi è l’indicazione della possibilità, per quest’ultimo, di ricorrere alla procedura di composizione della crisi (anche detta sovraindebitamento) per chiudere la partita coi creditori e liberarsi dai debiti.

In pratica, tutte le volte in cui il creditore intende avviare l’esecuzione forzata (per esempio il pignoramento del conto corrente o dell’immobile) nel precetto deve inserire “l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione nella crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

L’eventuale ammissione del debitore alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ammissione che, come detto, si sostanzia o con il parere positivo del 60% dei creditori o con l’omologazione, da parte del giudice, del piano del consumatore) gli consente di concordare una ristrutturazione delle proprie passività e un piano di pagamento che possa evitare l’espropriazione forzata dei suoi beni.


Il precetto incompleto è valido

Con un’ordinanza del 23 dicembre 2015 il Tribunale di Milano aveva ritenuto che la mancanza, nel precetto, del predetto avviso sulla possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento fosse una causa nullità. Oggi però lo stesso giudice ha cambiato idea sulla scorta di una interpretazione più attenta del codice di procedura. Secondo il tribunale, infatti, poiché la legge non dice espressamente che, a tale mancanza, possa conseguire la nullità, non ci sono ragioni per poter interpretare ciò da altre disposizioni. Difatti, le regole del codice di procedura non possono essere applicate analogicamente, tanto più quelle che indicano le ragioni di nullità degli atti. Pertanto, non vi è un fondamento normativo per parlare di nullità del precetto privo dell’avviso relativo alla procedura di composizione della crisi.

Risultato: non è impugnabile il precetto che non ricordi al debitore del suo diritto di promuovere una procedura di ristrutturazione del debito tramite l’accordo coi creditori o il piano del consumatore.

Si ricorderà, infatti, che il codice di procedura civile prevede la nullità del precetto solo per la mancata indicazione delle parti o della data di notifica del titolo esecutivo, se eseguita separatamente dal precetto, o ancora per la mancata integrale trascrizione del titolo nel precetto, se richiesta per legge. Quindi, il mancato avvertimento potrebbe giustificare la sospensione dell’esecuzione forzata solo se il debitore dimostrasse di non aver potuto utilizzare – essendone legittimato – le procedure disciplinate dalla legge salvasuicidi.

Peraltro la procedura sul sovraindebitamento non prevede termini o forme particolari per essere avviata, per cui, se anche dovesse iniziare l’esecuzione forzata, il debitore potrebbe sempre ricorrere a tale procedimento. L’avviso nel precetto, dunque, costituisce una mera informativa la cui omissione non può avere effetti direttamente pregiudizievoli per il debitore.

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