mercoledì 13 aprile 2016

Cartella di pagamento nulla se consegnata con posta privata

Fonte:   laleggepertutti.it




Confermato l’indirizzo maggioritario: Equitalia non può notificare cartelle di pagamento con i servizi di poste private o con i corrieri. È quanto chiarito dalla Cassazione con una ordinanza di questa mattina [1].   È vero: c’è stata ormai la liberalizzazione dei servizi postali avvenuta in attuazione della direttiva comunitaria. Ma Poste Italiane continua a mantenere l’esclusiva – come fornitore del cosiddetto “servizio universale” – per le raccomandate che riguardano atti giudiziari e procedure amministrative. Quindi la cartella di pagamento consegnata da un servizio di posta privata è nulla (o meglio, è nulla solo la notifica; sicché ben potrebbe avvenire, almeno in teoria, una seconda consegna effettuata questa volta correttamente, purché entro i termini).



  Esiste una sola eccezione a tale regola: è lecita la consegna della raccomandata contenente atti giudiziari o amministrativi effettuata da soggetto privato è valida se quest’ultimo è stato delegato proprio dalle Poste. Nel caso deciso dalla Corte, infatti, Equitalia è stata “graziata” dalla nullità dell’atto poiché alla consegna risultava sì delegato un consorzio privato, ma l’incombenza era stata comunque portata a termine per conto di Poste Italiane.   Come previsa la Cassazione, l’inesistenza della notifica per l’atto giudiziario affidato per la consegna dal concessionario della riscossione alla società privata deve essere esclusa quando l’incombente è portato a termine “per il tramite di Poste Italiane”.   Non è la prima volta che la Cassazione si pronuncia sul tema. Anzi, l’orientamento risulta abbastanza consolidato. L’anno scorso la Suprema Corte [2] ha chiarito a grandi lettere che la legge prescrive, per l’esecuzione di una notifica, il ricorso alla tradizionale raccomandata a.r. (con avviso di ricevimento) e tale non può che essere quella del “servizio postale universale” fornito dall’Ente Poste Italiane su tutto il territorio nazionale. Pertanto, se il compito della consegna della cartella di pagamento viene affidato a un soggetto terzo, come ad esempio a un corriere espresso o a un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla legge e pertanto la notifica è nulla e non sanabile. Ciò vale sia per quanto riguarda la raccomandata contenente atti giudiziari, sia per quella contenente una cartella esattoriale.

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