giovedì 21 aprile 2016

L’estratto conto di Equitalia:

Fonte:  laleggepertutti.it


In molti lo chiamano “estratto conto”, in realtà il nome corretto è “Estratto di ruolo”: si tratta di un tabulato stampato da Equitalia su richiesta del contribuente, contenente l’indicazione di tutti i debiti pendenti, ossia le cartelle di pagamento che non sono state saldate. Lo si può richiedere gratuitamente allo sportello di Equitalia oppure sul relativo sito istituzionale dell’Agente della riscossione.



 A che serve l’estratto conto?
Con l’estratto di ruolo il contribuente può verificare la propria posizione debitoria, sapere se ci sono cartelle da pagare e conoscere il dettaglio dei singoli tributi, degli interessi e delle altre spese.



Richiedere l’estratto di ruolo può essere importante anche per chi ha sempre ritirato la posta e conservato tutte le buste provenienti da Equitalia. Non poche volte, infatti, succede che Equitalia imputi al contribuente debiti per cartelle di pagamento a lui mai notificate o notificate non correttamente (all’indirizzo sbagliato o consegnate a soggetti che non hanno alcun legame con l’interessato). Dunque, grazie all’estratto di ruolo, ciascuno può verificare il corretto operato di Equitalia e confrontare se gli importi non versati, per come risultano al contribuente, coincidono con quelli registrati negli archivi dell’esattore.

Se dall’estratto di ruolo dovessero risultare debiti iscritti a ruolo mai comunicati al contribuente, c’è la possibilità di fare ricorso per ottenerne la cancellazione (v. dopo).



L’estratto di ruolo, inoltre, consente, con un rapido sguardo, di verificare quali debiti si sono prescritti (e che pertanto non vanno pagati) e quali, invece, no.





Come si chiede l’estratto conto
Come detto, l’estratto di ruolo può essere richiesto direttamente recandosi allo sportello di Equitalia, senza dover pagare alcunché. Il dipendente rilascia a vista il tabulato. Lo si può richiedere, però, anche telematicamente accedendo al sito di Equitalia e, successivamente, al menu “cittadino” o “imprese” a seconda della qualità del contribuente. Bisogna poi cliccare su “controlla la tua situazione – estratto conto”. Per accedere al servizio si deve essere in possesso le credenziali (nome utente e password) fornite dall’Agenzia delle entrate o dall’Inps.

Per ottenere quelle dell’Agenzia delle entrate basta collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it, alla voce “Servizi online”, dove troverai tutte le indicazioni necessarie per registrarti.

Per l’utenza Inps dovrai invece andare sul sito www.inps.it ed entrare nell’area “Servizi online” alla voce “Il Pin online“.

Puoi accedere all’Estratto conto anche con la Carta Nazionale dei Servizi.





Come leggere l’estratto di ruolo online?
Comprendere l’estratto di ruolo è estremamente semplice.

Per chi è in possesso della versione online, Equitalia ha rilasciato delle apposite istruzioni che puoi scaricare qui.

In particolare, una volta ottenuta la videata con l’estratto è possibile leggere i dati su 10 colonne:



N° documento: indica gli estremi della cartella di pagamento o di qualsiasi altro documento notificato al contribuente;
Descrizione: specifica se si tratta di cartella di pagamento o di altro documento come per esempio un preavviso di fermo, di ipoteca, una intimazione di pagamento, ecc.;
Ente creditore/Impositore: indica l’amministrazione titolare del credito, a cui bisogna eventualmente rivolgersi per ottenere sgravi o rettifiche;
Data notifica: si tratta di un campo molto importante perché indica la data in cui ad Equitalia risulta notificata la cartella; in tal modo il contribuente potrà verificare se, effettivamente, ha ricevuto il plico. Se, al posto della data dovesse essere riportato 00/00/0000 significa molto probabilmente che la notifica non è mai avvenuta o non è andata a buon fine e, pertanto, il contribuente può agire per chiedere la cancellazione del debito;
Iniziale: è il capitale iniziale da pagare, per come indicato nell’atto notificato da Equitalia;
Da pagare: è il residuo da pagare (il dato risulta importante quando sono in corso dilazioni di pagamento);
Presenza sospensione: indica se un’autorità giudiziaria o amministrativa, o lo stesso ente titolare del credito o Equitalia medesima hanno sospeso l’efficacia esecutiva dell’atto. La sospensione comporta che non è più possibile il pignoramento, il fermo o l’ipoteca;
Presenza sgravio: indica se è stato disposto lo sgravio del relativo importo;
Presenza rateazioni: indica se per quell’importo il contribuente ha ottenuto, dietro apposita richiesta, una rateazione;
Dettagli: altri dati che potrebbero essere utili.




Come leggere l’estratto di ruolo cartaceo?
Simile all’estratto ruolo online è quello cartaceo, che ha l’aspetto dell’immagine qui sotto riportata.



Estratto ruolo



Nell’estratto di ruolo cartaceo, dopo una prima intestazione che indica gli estremi del contribuente e dell’ente titolare del credito, l’anno del ruolo e il relativo numero, la data del visto sul ruolo, il numero della cartella e la data di notifica, ci sono le seguenti colonne:



Prg: è la progressione numerica dei dati riportati sulla cartella;
Cod. Trib: è il codice tributo con cui è possibile comprendere per quale ragione/imposta è dovuto l’importo. La “legenda” dei tributi, con i relativi dettagli, è riportata nella parte finale del foglio (per es. al codice 714S corrisponde l’imposta di registro addizionale 5%);
Anno rif.: è l’anno di riferimento in cui è dovuto il tributo;
Carico iscritto a ruolo: è l’importo dovuto;
Debito residuo: è quanto rimane da pagare.




Che valore ha l’estratto di ruolo?
La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l’estratto di ruolo non possa mai avere il valore di prova, trattandosi di un documento interno e formato unilateralmente da Equitalia senza alcun controllo. Anche le date di notifica, per avere la certezza di prova, devono essere supportate dall’esibizione degli originali delle “relazioni di notifica” compilate dall’ufficiale giudiziario o dagli “avvisi di ricevimento” delle relative raccomandate. Equitalia ha l’obbligo di conservare tali documenti per almeno 5 anni e il contribuente, entro lo stesso termine, può sempre fare richiesta di visione.



L’estratto di ruolo non acquista valore di prova neanche se contiene l’autentica di uno dei funzionari di Equitalia, atteso che la legge non attribuisce loro la qualifica di pubblici ufficiali.



Pertanto, in una eventuale causa, Equitalia non può dimostrare il proprio credito esibendo l’estratto di ruolo, ma dovrebbe produrre le copie delle cartelle notificate e gli originali dei documenti che attestano l’effettiva consegna al destinatario.





Se nell’estratto risulta una cartella mai notificata
Veniamo al punto dolente: che fare se nell’estratto di ruolo dovesse essere indicata la notifica di una cartella in realtà mai consegnata al contribuente. Secondo una sentenza dell’anno scorso della Cassazione a Sezioni Unite si può fare ricorso al giudice e chiedere la cancellazione del debito. Non c’è un termine di scadenza per poter presentare il ricorso, per cui il contribuente può attivarsi anche dopo numerosi anni.





Se nell’estratto risulta un debito prescritto
Capita spesso che nell’estratto di ruolo risulti indicata una cartella per debiti ormai prescritti. Per verificare ciò bisogna leggere la data di notifica della cartella e calcolare, da essa, i termini previsti dalla legge per la prescrizione dei debiti, che sono:



10 anni per Iva, Irpef, imposta di registro, canone Rai, camera di commercio e imposta catastale. A riguardo, tuttavia, si segnala un recente orientamento, sostenuto anche dalla Cassazione, secondo cui l’Irpef si prescriverebbe in 5 anni;
5 anni per sanzioni, multe stradali, contributi di previdenza dovuti a Inps e Inail, imposte locali come Tari, Ici, Imu, Tarsu,Tosap;
3 anni per bollo auto (il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento).


La via più semplice e indolore per ottenere la cancellazione di un debito prescritto è quella di un’istanza in autotutela presentata sia all’ente titolare del credito che a Equitalia stessa, con cui si chiede lo sgravio dell’importo. L’esperienza, tuttavia, dimostra che quasi mai l’amministrazione riscontra tali istanze, preferendo scendere in causa.

Pertanto, in tali casi, a differenza dell’ipotesi in cui dall’estratto di ruolo dovesse risultare una cartella non notificata, non si può agire immediatamente davanti al giudice, ma bisogna attendere il successivo atto di Equitalia, come ad esempio un pignoramento, un fermo o un’ipoteca e impugnare quest’ultimo.

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